Investimenti nel Mezzogiorno: bonus Sud verso il rifinanziamento per il 2020

Il Bonus Sud, secondo la vigente formulazione, ha i giorni contati. Il 31 dicembre 2019 è, infatti, l’ultimo giorno per potere accedere all’incentivo a fondo perduto, nella forma di credito d’imposta, dedicato alle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019, acquisiscono macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive, già esistenti o da costituirsi, in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, Sardegna e nelle zone assistite di Molise e Abruzzo.

Negli ultimi giorni, il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, ha annunciato che il rifinanziamento del bonus Sud si pone tra le direttrici su cui si muoverebbe il Governo nell’abbozzare la prossima manovra (Il Sole 24 Ore – 24 Settembre 2019). Serviranno 500-600 milioni per prorogare per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali. L’incentivo, con risorse statali per 3 miliardi, ha sinora attivato investimenti per 8 miliardi (dati Def).  

Più precisamente, l’agevolazione riguarda i beni strumentali nuovi acquisiti, anche a titolo di locazione finanziaria, nell’ambito di un progetto di investimento iniziale, quale:

  • la creazione di un nuovo stabilimento, 
  • l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, 
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, 
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (Molise e Abruzzo e sino al 31 dicembre 2016 anche Sardegna), gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

L’accesso al regime è condizionato ad una comunicazione dell’impresa all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. La comunicazione deve essere presentata in via telematica entro il 31 dicembre 2019 e deve esplicitare importi, tipologia e articolazione temporale degli investimenti, già sostenuti e/o da sostenersi. Entro tale data, è possibile altresì la rettifica di comunicazioni già rese o la relativa rinuncia. Il contribuente può utilizzare il beneficio a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito medesimo. 

La medesima comunicazione potrà essere utilizzata anche per due misure ulteriori che si innestano sul bonus Sud: il “credito d’imposta sisma” ed il “credito d’imposta Zes”, secondo quanto previsto dal  provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019.

Per consentire la fruizione delle due più recenti misure agevolative, in considerazione delle caratteristiche previste dai relativi quadri normativi, rispetto al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione già utilizzato per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, approvato con  provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017. Il nuovo modello è utilizzabile dal 25 settembre. A partire da tale data è possibile, infatti, accedere al “credito d’imposta sisma” ed al “credito d’imposta Zes”.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’accesso al credito d’imposta è precluso anche alle imprese in difficoltà. Per i crediti d'imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura. 

Il credito d’imposta sisma e il credito d’imposta ZES sono utilizzabili in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

 

Credito d’imposta sisma

 

L’ articolo 18-quater del decreto legge n. 8/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Il bonus per gli investimenti nei territori del sisma è attribuito, fino al 31 dicembre 2019, nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Per il credito d’imposta Sud, invece, le aliquote agevolative operano secondo il seguente schema:

 

Investimenti sino al 28 febbraio 2017

Per tutte le Regioni, l’agevolazione, in regime di esenzione, spetta nei limiti: 

  • del 10% per le GRANDI imprese;
  • del 15% per le MEDIE imprese; 
  • del 20% per le PICCOLE imprese.

Investimenti dal 1° marzo 2017

Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. a) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, e dal 2017 la Sardegna) l'intensità massima dell'aiuto è:

  • del 25% per le GRANDI imprese; 
  • del 35% per le imprese di MEDIE dimensioni; 
  • e del 45% per le PICCOLE imprese. 

Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. c) del TFUE (Abruzzo e Molise) l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è previsto:

  • al 10% per le GRANDI imprese; 
  • al 20% per le imprese di MEDIE dimensioni; 
  • ed al 30% per le PICCOLE imprese. 

 

Per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati successivamente all’autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea. Con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018, la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al citato articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

 

Credito d’imposta ZES

 

L’ articolo 5 del decreto legge n. 91/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 prevede benefici fiscali e altre agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona economica speciale (Zes). In particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, risulta ampliata la portata del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, essendo prevista la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo agevolato ed essendo elevato a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo agevolabile per ciascun progetto di investimento.

Per il bonus Sud, invece, i massimali di costo agevolabile per progetto di investimento sono così stabiliti:


Investimenti sino al 28 febbraio 2017

  • Per le PICCOLE imprese il limite massimo per progetto di investimento è di 1, 5 milioni di Euro; 
  • per le imprese MEDIE il limite è di 5 milioni di Euro; 
  • per le GRANDI imprese il limite è di 15 milioni di Euro. 

Investimenti dal 1° marzo 2017

  • Per le PICCOLE imprese il limite massimo per progetto di investimento è di 3 milioni di Euro; 
  • per le imprese MEDIE il limite è di 10 milioni di Euro; 
  • resta fermo il limite massimo di 15 milioni di Euro per le GRANDI imprese. 

 

Per gli investimenti nelle zone economiche speciali sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale.





Newsletter inviata il giorno 30/09/2019


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