Incentivi per gli investimenti in PMI Innovative: pubblicate le modalità attuative

Con l’intento di sostenere l’innovazione nell’intero tessuto produttivo nazionale, il decreto-legge 3/2015 ha codificato la nozione di PMI innovativa, attribuendovi un set eterogeneo di misure agevolative.

Non ne possono beneficiare tutte le imprese di micro, piccola e media dimensione ma soltanto quelle, in forma di società di capitali, caratterizzate da una chiara componente innovativa.  Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due (e non uno, come per le startup innovative) dei tre seguenti criteri:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Non sono posti vincoli di natura settoriale né sono state fissate delimitazioni di carattere anagrafico – a differenza delle start up innovative.

Le PMI innovative beneficiano della gran parte delle agevolazioni previste per le startup innovative. Alcune di esse sono applicabili senza differenziazione sostanziale tra le due tipologie di imprese.

Si pensi, ad esempio, alle deroghe alla disciplina societaria ordinaria, la proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite, la possibilità di remunerare i propri dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari partecipativi, la possibilità di raccogliere capitali mediante campagne online di equity crowdfunding.

Vi sono inoltre discipline agevolative che privilegiano i rapporti con le PMI Innovative o le start up innovative. A mero titolo esemplificativo si pensi al Credito d’imposta R&S – nella formulazione prevista dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1 -che prevede un’agevolazione maggiorata per le imprese che commissionano attività di R&S a PMI Innovative o le start up innovative.

Per alcune misure, pur applicabili a entrambe le tipologie, sono previste invece delle disposizioni particolari. Una tra tutte l’esonero dalla sola imposta di bollo abitualmente dovuta in corrispondenza con il deposito di atti presso la Camera di Commercio, e non anche dai diritti di segreteria e dai diritti camerali annuali, come avviene per le startup innovative.

Sono previsti regimi differenti per le “PMI Innovative ammissibili” e le start up innovative anche per gli incentivi fiscali per gli investitori nel capitale sociale nelle imprese Innovative. Tali agevolazioni sono state rese pienamente operative in virtù dell’attesissimo decreto attuativo 7 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 lo scorso 5 luglio.

L’agevolazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 e per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre, prevede:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
  • per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Diversamente da quanto previsto per le startup, le modalità di applicazione dell’incentivo variano per le PMI innovative a seconda del livello di maturità aziendale, in linea con i parametri della normativa europea sugli aiuti di Stato. Gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le startup innovative solo se l’impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni. Le imprese più mature sono comunque ammissibili se rispettano le condizioni stabilite dal DM attuativo, che recepisce le indicazioni contenute nell’autorizzazione della Commissione europea del 19 dicembre 2018.

Per effetto del Decreto attuativo, si definiscono, infatti le “PMI innovative ammissibili”:

  • in tutti i casi, le PMI innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;
  • le PMI innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
  • indipendentemente dall’età, le PMI innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio – sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico – superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, operano sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.

La fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione per un minimo di tre anni.





Newsletter inviata il giorno 01/08/2019


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