Super e Iperammortamento nel Modello Redditi 2019: le istruzioni

Per le imprese è ormai alle porte la dichiarazione dei redditi 2019, il cui termine è attualmente fissato al 30 settembre.

Nell’ambito del disegno di legge di conversione del Decreto crescita (DL 34/2019) è stata ipotizzata, in emendamento, una riscrittura del calendario fiscale 2019, con slittamento del modello Redditi al prossimo 30 novembre. Entro fine giugno è attesa l’approvazione della legge di conversione; a breve sarà pertanto noto se sarà definitamente confermato l’emendamento, mutuato dalla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali, con conseguente concessione alle imprese di due mesi aggiuntivi per provvedere agli adempimenti dichiarativi.

Entro il 30 novembre se sarà definitivamente confermato lo slittamento, o in alternativa entro il 30 settembre, salva la possibilità di dichiarazioni integrative «a favore» entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, dovranno essere indicati i benefici per i quali è normativamente prevista la menzione in dichiarazione dei redditi 2019.

Qui di seguito un focus su super ed iperammortamento, per i quali, nell’ambito del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati – Redditi SC – sono previsti sei codici da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.

 

SUPERAMMORTAMENTO

 

Si tratta di una supervalutazione degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi acquisiti a titolo di proprietà (anche realizzati in economia e in appalto) o di locazione finanziaria, ai fini della deducibilità IRES delle relative quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

L’agevolazione opera dal 15 ottobre 2015 ed è stata caratterizzata da molteplici proroghe e modifiche della relativa disciplina, con ripercussioni sull’intensità dell’incentivo (140% e 130%) e sulle spese agevolabili (progressiva limitazione ed esclusione dei veicoli di cui all’art. 164 TUIR).

L’agevolazione è fruibile a partire dal periodo d’imposta in cui il bene è entrato in funzione, ma le regole con cui si calcola il vantaggio fiscale sono quelle vigenti per il periodo d’imposta in cui è stato realizzato l’investimento ai sensi dell’articolo 109 del TUIR. A tal fine, rileva la data di consegna o spedizione, o se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo del diritto reale; non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. Per le prestazioni di servizi si considera la data in cui la prestazione è ultimata; in caso di SAL rileva il momento in cui quest’ultimo è accettato a titolo definitivo.

La maggiorazione, essendo extra contabile, ha carattere squisitamente fiscale e costituisce una “variazione in diminuzionedel reddito imponibile da indicare in dichiarazione dei redditi.

Come rilevato da Agenzia delle Entrate con circolare 4/E del 30 marzo 2017, qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, salvo il ricorso agli ordinari strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza, segnatamente la dichiarazione integrativa «a favore».

Mentre il Decreto crescita ha previsto un revival dell’agevolazione al 130% per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con possibile consegna/collaudo/ultimazione della prestazione entro il 30 giugno 2020 (a patto che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), molte imprese devono ora correttamente gestire gli investimenti pregressi da esporre anche nella dichiarazione da presentare quest’anno, con codice 50 oppure con codice 57 nel rigo RF55 del modello Redditi SC. In particolare:

  •     con il codice 50 deve essere rappresentato il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40%. La maggiorazione del 40% si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  •       con il codice 57 deve essere indicato il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 30%.

Si segnala che, in caso di investimenti a cavallo tra due differenti regimi di superammortamento, le regole con cui è calcolato il vantaggio fiscale sono quelle del periodo d’imposta in cui è avvenuta la prenotazione, ossia il relativo ordine risulta accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

IPERAMMORTAMENTO

Si tratta dell’evoluzione del superammortamento, con un beneficio maggiorato poiché relativo a specifiche categorie di beni di particolare valore strategico, per le imprese e per l’economia italiana tutta, in ottica 4.0.

Sono iperammortizzabili i beni materiali strumentali nuovi, che favoriscono processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Per le imprese che fruiscono dell’iperammortamento sui beni materiali, è prevista una ulteriore agevolazione sui beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017. 

La maggiorazione, mutatis mutandis, ricalca quella del superammortamento, con una significativa peculiarità: il beneficio è fruibile solo a partire dal periodo di imposta in cui è attestata l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

A differenza del tormentato superammortamento, sino alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019 che ha introdotto un incentivo a scaglioni del 270%, 200% e 150% per gli investimenti 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020), l’iperammortamento non ha subito modifiche alla relativa disciplina. Nella dichiarazione dei redditi 2019 occorre, tuttavia, adottare codici diversi nel quadro RF – rigo RF55, in base al momento di effettuazione dell’investimento, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR.

In particolare, per i beni materiali di cui all’Allegato A:

  •      con il codice 55 deve essere rappresentato il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che è maggiorato del 150%; 
  •       con il codice 58 deve essere indicato il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che è maggiorato del 150%.

Invece, nel rigo RF55 per i beni immateriali di cui all’Allegato B:

  •      con il codice 56 deve essere rappresentato il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che è maggiorato del 40%; si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa (comma 229 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019);
  •       con il codice 59 deve essere indicato il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che è maggiorato del 40%.

Nell’ambito di Telefisco 2019, Agenzia delle Entrate ha risolto il caso dell’investimento “sottostimato”, qualora si sia proceduto a confermare l'ordine per un investimento «Industria 4.0» entro il 31 dicembre 2018, con pagamento dell'acconto del 20% e, a consuntivo, il corrispettivo risulti superiore a quello contrattuale. Secondo i chiarimenti del Fisco, in tale ipotesi la modifica intervenuta nel costo del bene imporrà un separato calcolo dell'agevolazione: il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà assoggettato alla disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2018; il costo eccedente sarà agevolabile secondo la disciplina a scaglioni prevista dalla Legge di Bilancio 2019.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore (6 Maggio 2019), queste indicazioni, a ben vedere, non interessano i soli investimenti a cavallo tra 2018 e 2019. Si pensi al caso in cui un investimento complessivo di 130.000 rientri nel 2017 per un importo di 100.000 euro (costo originario pattuito), mentre per il 2018 a consuntivo si debba considerare un investimento ulteriore di 30.000 euro. La variazione diminutiva nel modello redditi 2019 sarà duplice: codice 55 per il beneficio da calcolarsi su 100.000 euro e codice 58 per l’investimento ulteriore, il cui beneficio è da calcolarsi su 30.000 euro.

 





Newsletter inviata il giorno 13/06/2019


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