Settore sanitario novità sull’iperammortamento

A fronte di numerose istanze pervenute sul tema, Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 48610 dell’1 marzo 2019, fornisce chiarimenti in materia di applicazione della disciplina dell’iper ammortamento al settore sanitario.

La circolare chiarisce che le imprese attive nel settore sanitario possono usufruire dell’iperammortamento e fornisce indicazioni sulla corretta classificazione dei beni strumentali “Sanità 4.0” raggruppandoli in quattro tipologie: apparecchiature per la diagnostica per immagini, apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia, robot e sistemi automatizzati da laboratorio.

Nella voce riguardante le apparecchiature per la diagnostica per immagini possono essere ricomprese tutte le apparecchiature per la c.d. medical imaging composte da una struttura che ospita il sistema di generazione del flusso energetico, un lettino porta paziente e una workstation dedicata con software di elaborazione dati per la ricostruzione e la visualizzazione su monitor delle immagini. Per quanto riguarda le apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia in questa voce sono ammessi apparecchi sanitari per il trattamento delle cellule tumorali che, utilizzando un’elevata dose di radiazioni ionizzanti sono in grado, grazie a software specializzati, di eseguire il trattamento terapeutico con la massima precisione localizzando e focalizzando l’area da trattare.

I robot menzionati nella circolare del Mise sono di diverse tipologie e ricomprendono robot e sistemi robotizzati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi. Infine l’ultima categoria è rappresentata dai sistemi automatizzati da laboratorio ai quali appartengono sistemi completi e automatizzati per il trattamento dei campioni biologici per indagini microbiologiche.
Dopo aver illustrato le diverse tipologie di beni riconducibili al concetto di “Sanità 4.0” la circolare chiarisce che, in linea generale, le apparecchiature prese in esame risultano dotate di caratteristiche tecnologiche e digitali tali da soddisfare potenzialmente i 5+2 requisiti che la disciplina agevolativa richiede per i beni ammortizzabili. La verifica nel dettaglio dei requisiti andrà comunque presentata nella perizia tecnica come previsto dalla disciplina. Nella perizia i beni saranno classificati al punto 3 del primo gruppo dell’allegato A “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.

I beni esaminati sono dotati dall’origine di software indispensabili per lo svolgimento delle loro funzioni. In base alla disciplina dell’iperammortamento, non si deve procedere alla distinzione tra componente materiale e immateriale qualora il software sia integrato (embedded) in un bene materiale incluso nell’allegato A e venga quindi acquistato insieme allo stesso. Diverso è invece il caso dei software di sistema (c.d. “stand alone”) i quali, anche nel caso in cui interagiscano con i beni di cui all’allegato A, non risultano indispensabili al loro funzionamento; l’acquisto di tali software, sempre che si tratti di software riconducibili a una delle voci comprese nell’allegato B, può essere agevolato infatti solo con la maggiorazione del 40% del relativo costo.

Il Mise si sofferma anche sugli adempimenti necessari per la concreta fruizione dell’agevolazione. A tal proposito, ricorda che, entro la chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale vengono effettuati gli investimenti e/o l’interconnessione dei beni, è necessario redigere la perizia tecnica giurata (o attestazione di conformità o di dichiarazione del legale rappresentante con valore di autocertificazione).
Per le perizie (attestazioni o autocertificazioni) redatte prima della pubblicazione della circolare (e relative agli investimenti effettuati nel 2017 e nel 2018), nelle quali si siano adottati criteri di classificazione diversi da quelli indicati nel documento di prassi in esame, il Mise sottolinea che tale circostanza non pregiudica l’applicabilità e la decorrenza del bonus, a condizione che gli investimenti siano stati comunque classificati nell’ambito del primo gruppo dell’Allegato A. Inoltre, non è necessario redigere una nuova perizia giurata (attestazione o autocertificazione), “a meno che la diversa classificazione in precedenza effettuata non rifletta anche una diversa assunzione di elementi o profili sostanziali non coerenti con i chiarimenti contenuti nella presente circolare”.

Infine, viene precisato che, in caso di perizia giurata, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento.



Newsletter inviata il giorno 03/04/2019


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