Credito d’imposta R&S, cosa cambia con la Legge di Bilancio 2019?

Con la Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, art.1, commi 70-72 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018") sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del credito di imposta Ricerca e Sviluppo a decorrere dall’esercizio fiscale 2019, fatta eccezione per alcuni adempimenti, per cui l'obbligo ha effetto già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2018. Di seguito una breve sintesi delle principali modifiche:

  • A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, si prevede una riduzione dell'aliquota del credito di imposta dal 50% al 25% per tutte le voci di spesa ad eccezione della voce a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato in attività di ricerca e della voce c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, di conseguenza le spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese diverse da quelle sopra citate, saranno agevolate al 25% e non più al 50% (art.1, comma 70);

  • A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, si prevede una riduzione dell'importo massimo annuale del credito di imposta da 20 milioni di euro a 10 milioni euro per ciascun beneficiario (art. 1, comma 70)

  • A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, si prevede un ampliamento delle spese ammissibili, con l’introduzione della voce di costo d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nella ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi e impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La presente voce di spesa non si applica nel caso in cui la sua inclusione fra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile (art. 1 comma 70). Ove il contribuente intenda esercitare la facoltà di includere anche, con decorrenza 2019, i materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, occorrerà però ricalcolare la media 2012-2014;

  • A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 si modifica la modalità di calcolo del credito d’imposta R&S. Il nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si dovrà procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili. In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

  • A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, viene introdotto l'obbligo di certificazione contabile per tutte le società che intendono fruire del credito di imposta, a prescindere dall'obbligo di legge alla revisione legale dei conti. Per le società non soggette a controllo contabile la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, mentre per le altre società sarà lo stesso soggetto incaricato della revisione legale, a rilasciare tale certificazione. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino ad un massimo di 5.000 euro, fermo restando il limite massimo annuo di 10 milioni di euro (art. 1 commi 70 e 71);

  • A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, la fruizione del credito d’imposta R&S avverrà subordinatamente al rilascio della certificazione della documentazione contabile (art. 1 commi 70 e 71);

  • A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2018, è stato introdotto l'obbligo di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o sotto progetti svolti. Tale relazione, nel caso di attività svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile della ricerca o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante della società. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, tale relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo (art. 1 commi 70 e 71).

  • È stata infine inserita una norma interpretativa, in base alla quale, nell'ambito della ricerca commissionata da soggetti esteri ad imprese commissionarie residenti, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello stato italiano (art. 1, comma 72). Tale intervento intende evidentemente salvaguardare la finalità della norma agevolativa, colpendo possibili abusi nel caso in cui il commissionario italiano non svolga alcuna attività significativa nel territorio dello Stato. Occorre però segnalare che, la circolare di Agenzia delle Entrate n.13/E del 27.04.2017, prevedeva di “assumere, ai fini della determinazione del beneficio spettante, esclusivamente le spese riconducibili alle categorie di costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 dell’articolo 3”. Agenzia delle Entrate includeva pertanto tra le spese eleggibili del soggetto commissionario italiano anche le spese della ricerca commissionata di cui alla lettera c). Sembra pertanto plausibile continuare ad includere tra le spese agevolabili in capo al commissionario residente, quelle relative ad attività di R&S, non preponderanti, subappaltate ad altri laboratori o strutture situati nel territorio dello stato italiano. Per le imprese che avessero adottato comportamenti difformi da quelli previsti dal comma 72, sembra possibile, in ogni caso, configurare l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma.

Come chiaramente spiegato dalla Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2019, nel caso di ricerca commissionata infra-gruppo, resta invece invariata la regola della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese appartenenti allo stesso gruppo.



Newsletter inviata il giorno 31/01/2019


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