La disciplina relativa alla trasparenza dei vantaggi economici alle imprese

L’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 124/2017 richiede alle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni o comunque a carico delle risorse pubbliche di pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Il comma 127 specifica che, per evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, vi è una soglia minima di 10 000 euro annui al di sotto della quale la pubblicazione non è dovuta.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di deposito del bilancio.

Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 Gennaio 2019, il MiSE ha reso noto che - dal 23 Novembre 2018 - è disponibile sul sito istituzionale dell’AGID (Agenzia per l'Italia digitale) la nuova versione delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese.

La nuova tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire dal 1° marzo 2019 per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi il 31 Dicembre 2018 o in data successiva.
La previgente Tassonomia PCI 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28 Febbraio 2019 per esercizi chiusi in data 31 Dicembre 2018 o in data successiva.
La nuova tassonomia XBRL per il deposito del bilancio prevede un apposito campo dedicato all’informativa prevista dal sopra menzionato articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 124/2017, nella nota integrativa.

L’ambito applicativo è molto ampio, il richiamo esplicito agli incarichi retribuiti fa ritenere la norma in commento applicabile anche ai casi nei quali le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

Per quanto concerne la decorrenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° Gennaio 2018.
Il riferimento della norma alla nozione di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità di utilizzare il criterio contabile di cassa, perciò andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Si ritiene infine opportuno segnalare che Assonime, a conclusione della circolare n.21 del 18 Settembre 2018, evidenzia come l’entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di Stato, operativo presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico, renda alcune disposizioni sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche previste dall’art. 1, comma 125, legge n. 124/2017, non più giustificate.

Tale chiave di lettura pare pienamente condivisibile in quanto, tra l’altro, le regole introdotte dal comma 125 vanno in direzione opposta alle indicazioni in materia di bilancio, che, anche a livello internazionale, richiedono di non assegnare ai documenti contabili delle imprese funzioni ulteriori, diverse da quelle loro proprie.



Newsletter inviata il giorno 31/01/2019


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