BONUS PUBBLICITA' – Dal 22 Settembre 2018 al via le prenotazioni del credito d'imposta

Lo scorso 31 Luglio 2018 è stato approvato, come previsto dall’art. 5, comma 1, del dpcm 90/2018, con provvedimento del capo Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, il modello di comunicazione telematica, oltre a definire le modalità per la presentazione delle domande.

Il modello di comunicazione telematica può essere utilizzato in modo duale, quindi per presentare:

  • la «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta» (cd. comunicazione prenotativa), in cui devono confluire i dati degli investimenti effettuati o programmati nell’anno agevolato, di conseguenza per il 2017 non deve essere presentata;
  • la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati» (cd. comunicazione consuntiva), per dichiarare a consuntivo l’effettiva realizzazione nell’anno agevolato degli investimenti indicati nella «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta» inviata in precedenza, al fine di confermare o rettificare la prenotazione.

In particolare, all’art. 4 del presente provvedimento, è stato ribadito che la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati» per l’accesso al beneficio per l’anno 2017 e la «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta» per l’accesso al beneficio per gli investimenti relativi all’anno 2018 sono presentate, separatamente, dal giorno 22 Settembre 2018 al giorno 22 Ottobre 2018, mentre la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati» nell’anno 2018, deve essere presentata dal 1° al 31 Gennaio 2019.

A regime, quindi a partire dalle spese sostenute dal 2019, i termini di presentazione dell’istanza sono stabiliti nelle seguenti finestre temporali:

  • per quanto concerne la comunicazione prenotativa, tra il 1° Marzo e il 31 Marzo dell’anno in cui è effettuato o verrà effettuato l’investimento;
  • per quanto riguarda la comunicazione consuntiva, tra il 1° Gennaio e il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello in cui è effettuato l’investimento.

Si ricorda che l’istanza deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della presidenza del consiglio dei ministri utilizzando i servizi telematici sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Riguardo agli esiti, l’ammontare del credito fruibile sarà disposto dal Dipartimento con provvedimento pubblicato sul proprio sito istituzionale, con le seguenti tempistiche:

  • entro il 21 Novembre 2018 per gli investimenti relativi all’anno 2018;
  • entro il 30 Aprile di ciascun anno per gli investimenti incrementali effettuati nel 2019 e seguenti.

Infine, si precisa che il suddetto credito, oltre a dover essere indicato nel quadro RU con il codice E4 – Investimenti pubblicitari (per il periodo d’imposta 2017), deve trovare opportuna collocazione in bilancio, tenendo presente che, in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs n. 139/2015, i costi di pubblicità sono capitalizzabili solo se soddisfano determinati requisiti. Fatta salva questa casistica ristretta, si ritiene che:

  • i costi di pubblicità vadano indicati nella voce B7 del Conto economico;
  • il credito d’imposta vada imputato nella voce A5 del Conto economico come contributo in conto esercizio.




Newsletter inviata il giorno 06/09/2018


Warrant Group S.r.l. - Corso Mazzini, 11 - 42015 Correggio (RE) - Tel. 0522 7337 - Fax 0522 692586
e-mail: info@warrantgroup.it - Sito: www.warrantgroup.it
P.IVA e CF 02182620357