Pronto il decreto MISE/MEF per il bonus quotazione PMI


La legge di Bilancio 2018, all’articolo 1, commi 89-92, prevede un bonus per la quotazione delle PMI a cui sono destinate risorse per complessivi 80 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

In particolare, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 Maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, ossia il 1° Gennaio 2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 Dicembre 2020, per la predetta finalità.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388.

L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.

Sembra in dirittura di arrivo il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, in cui sono stabiliti le modalità e i criteri attuativi.

Secondo le anticipazioni rilasciate da Il Sole 24 Ore del 27 Aprile 2018, la percentuale massima di “bonus” utilizzabile dall’impresa, a differenza di quanto prevedeva la norma primaria della legge di bilancio, sarà stabilita «nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti comunque entro il 31 Dicembre 2020». La richiesta dovrebbe essere effettuata in via telematica fra il 1° Ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 Marzo dell’anno successivo e, nei 30 giorni dal termine ultimo, dovrebbe essere comunicato alla Pmi il riconoscimento (con indicazione dell’importo effettivamente spettante) o il diniego.

Per poter utilizzare concretamente in compensazione il credito la PMI dovrà a sua volta attendere almeno altri dieci giorni lavorativi.

Tra le attività ammissibili dovrebbero rientrare quelle:

  • finalizzate alla quotazione come l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa nelle varie fasi;
  • fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
  • necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;
  • finalizzate a supportare l’emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa);
  • di assistenza all’emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti usati per il collocamento presso investitori o per la produzione di ricerche;
  • riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla quotazione;
  • di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Dovrebbero essere altresì agevolabili i costi relativi a queste attività effettuate da consulenti esterni che si traducono in servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi d’esercizio ordinari dell’impresa come la consulenza fiscale, legale e la pubblicità. Possono consistere in importi fissi previamente pattuiti oppure in parte dipendenti dal buon esito della quotazione (cosiddetto «success fee»), purché le attività non siano prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa. I costi dovranno essere attestati dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e esperti contabili.



Newsletter inviata il giorno 03/05/2018


Warrant Group S.r.l. - Corso Mazzini, 11 - 42015 Correggio (RE) - Tel. 0522 7337 - Fax 0522 692586
e-mail: info@warrantgroup.it - Sito: www.warrantgroup.it
P.IVA e CF 02182620357