PATENT BOX: operative le nuove modalità di presentazione dell’opzione


La legge 190 del 23 Dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), modificata dal D.L. 3 del 24 Gennaio 2015, prevedeva, all’articolo 1 comma 37 e seguenti, un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti “dall’utilizzo delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili”.

Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 30 - 40 - 50% a seconda dell’anno di riferimento, del relativo ammontare.

L’opzione è facoltativa, ha durata pari a cinque periodi d’imposta a partire dall’esercizio 2015 e, una volta esercitata, è irrevocabile.

Il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2017 ha adeguato le disposizioni attuative dell’agevolazione alle novità introdotte dall’articolo 56 del D.L. 50/2017, che ha previsto l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal 2017. Tale esclusione è in linea con gli impegni assunti dall’Italia in sede OCSE (Beps Action 5).

Il nuovo decreto, all’art. 13 (Grandfathering), comunque stabilisce che le opzioni sui marchi, esercitate per i primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2014, manterranno la propria efficacia per cinque anni e comunque fino al 30 Giugno 2021, senza ulteriore rinnovo.

Dall’esercizio 2017, l’opzione per il regime di tassazione in oggetto non deve essere più trasmessa telematicamente con apposito modello, bensì va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio a partire dal quale si intende aderire (modello Redditi 2018).

La questione si complica qualora l’applicazione del regime di favore sia subordinato all’attivazione della procedura di ruling con l’Amministrazione finanziaria, ossia nella maggior parte dei casi, visto che tale procedura è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale oggetto di agevolazione.

In tal caso, infatti, affinché l’opzione sia valida, la richiesta di attivazione della procedura di accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria deve essere presentata nell’anno di riferimento.

Tuttavia, entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di ruling per il Patent box le imprese devono fornire all’Agenzia delle Entrate la documentazione integrativa.

In questa documentazione integrativa, devono esserci tutti i documenti atti a:

  • individuare analiticamente i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito agevolabile;
  • indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni agevolati utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell’agevolazione nell’ambito della realizzazione di un prodotto o processo (da ricordare, in proposito, che con la legge di stabilità 2016 è stato chiarito che il vincolo di complementarietà può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente, ciò a valere anche per il 2015, come precisato dalla circolare n. 11/E/2016);
  • fornire la chiara descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento di valore dei beni agevolati.

Le PMI non sono invece obbligate, contrariamente alle grandi imprese, a rappresentare i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico dei beni agevolati nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Dall’esercizio precedente al 2017, era necessario, prima di inviare la prima istanza, “prenotarsi” all’agevolazione mediante un’opzione da presentarsi telematicamente.

Dall’esercizio 2017, invece, sarà necessario presentare l’opzione nella dichiarazione dei redditi. Quindi la stessa non sarà più preventiva rispetto all’istanza base, ma successiva.

Così, ad esempio, coloro che volevano a aderire al regime di detassazione a partire dal 2017, dovevano inviare l’istanza di ruling entro il 31 Dicembre 2017. Entro 120 giorni poi, dovranno presentare la documentazione integrativa, e infine, nella dichiarazione dei Redditi 2018 comunicare l’opzione.

A fini pratici, dovrà poi essere compilata la sezione IV del quadro OP (Comunicazioni dei regimi opzionali), indicando ai righi OP16-OP20, per ciascuna tipologia di bene agevolabile: in colonna 1 il numero dei beni per cui si riferisce l’opzione e in colonna 2 l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna tipologia di bene agevolato.

Per coloro che, invece, non hanno l’obbligo di presentare istanza di ruling, sarà sufficiente indicare l’adesione nella dichiarazione dei redditi.



Newsletter inviata il giorno 19/04/2018


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