Ancora possibile accedere al super ammortamento 130% sui mezzi di trasporto


Il super ammortamento è la prima versione del bonus ammortamenti, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 per imprese e professionisti in relazione ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prorogata con modifiche dalla Legge di Bilancio 2017 e 2018.

L’agevolazione riguarda tutti i beni materiali strumentali nuovi, con esclusione di:

  • beni materiali strumentali per i quali il decreto delle Finanze del 31 Dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni legati a grandi infrastrutture come, ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie manifatturiere alimentari per l’imbottigliamento delle acque minerali, le condutture delle reti urbane per la produzione e distribuzione di gas naturale o quelle degli stabilimenti balneari e termali;
  • materiale rotabile, ferroviario e tramviario. In questo ultimo caso, le motrici fanno eccezione e potranno beneficiare del bonus;
  • Aereo completo di equipaggiamento.

Sono oggetto di agevolazione gli acquisti di beni in proprietà o in leasing, realizzati in economia o mediante appalto. L’incentivo risulta dunque fruibile lungo tutto il periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing.

L’entrata in funzione è condizione per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La fruibilità del contributo decorre pertanto dal periodo nel quale il bene è entrato in funzione, anche se successivo al termine del periodo di agevolabilità.

Con riferimento ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di cui all’articolo 164 del TUIR si è registrata una progressiva stretta; la relativa agevolabilità discende dal momento in cui si è realizzato l’investimento ex art. 109 del TUIR. Non sussistono, invero, indicazioni limitative in relazione agli ulteriori mezzi di trasporto previsti dal Codice della Strada.

Peraltro, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un doppio binario con riferimento all’intensità agevolativa del super ammortamento, in relazione alla collocazione temporale degli investimenti.

INVESTIMENTI REALIZZATI DAL 15 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2017, OVVERO AL 30 GIUGNO 2018 A CONDIZIONE CHE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017 IL RELATIVO ORDINE RISULTI ACCETTATO DAL VENDITORE E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DI ACCONTI IN MISURA ALMENO PARI AL 20% DEL COSTO DI ACQUISIZIONE:

ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%


Nell’ambito della predetta finestra temporale, per quanto concerne i veicoli occorre distinguere gli investimenti realizzati entro il 31 Dicembre 2016 da quelli realizzati a decorrere dal 1° Gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017.


INVESTIMENTI REALIZZATI DAL 15 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2016

La maggiorazione del 40% di cui al comma 91 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 riguarda anche gli investimenti in mezzi di trasporto a motore di cui all’articolo 164 del TUIR effettuati fino al 31 Dicembre 2016. In estrema sintesi, tale articolo disciplina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi concernenti:

1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o veicoli adibiti ad uso pubblico [comma 1, lettera a)], per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi;

2) autovetture, autocaravan, cicolomotori, motocicli utilizzati per scopi diversi dai precedenti [comma 1, lettera b)], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20%, elevata all’80% per gli agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione, pari a: - euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio); - euro 4.131,66 per i motocicli; - euro 2.065,83 per i ciclomotori; - l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria. Solo per i veicoli di cui al comma 1, lettera b), la legge di stabilità 2016 prevede che sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. E’ opportuno precisare che le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi dei veicoli in questione (20 e 80%) previste dall'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, rimangono invariate.

3) i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta [comma 1, lettera b-bis)], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70%).


INVESTIMENTI REALIZZATI DALL’1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017
(SALVA ESTENSIONE AL 30 GIUGNO 2018 OVE NE RICORRANO I REQUISITI)

Con riferimento ai mezzi di trasporto a motore di cui all’articolo 164 del TUIR, si evidenzia che il comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 ha prorogato la maggiorazione relativamente agli investimenti effettuati fino al 31 Dicembre 2017 (o, come sopra esposto, al 30 Giugno 2018), ma soltanto per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico [comma 1, lettera a), del citato articolo 164], per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi. Si ricorda che, secondo la risoluzione n. 59/E del 23 Marzo 2007, sono strumentali all’attività d’impresa solo quei beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio, per le autoscuole).

Risultano, invece, esclusi dalla proroga:

1) i veicoli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico [articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20%, elevata all’80 per cento per gli agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione;

2) i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta [articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70%).

L’incentivo del 40% previsto sino al 31 Dicembre 2017 può essere ancora fruito nel caso in cui sia stata “bloccata” la disciplina di maggior favore allora vigente: occorre in prima battuta che l’investimento sia completato entro il 31 Dicembre 2017. Per ritenerlo tale, entro questa data deve avvenire la consegna del bene, accompagnata dal passaggio giuridico-formale della proprietà, quindi si ritiene da immatricolazione e iscrizione al Pra. Ma tale passaggio può slittare al 30 Giugno 2018 a condizione che, entro fine 2017, sia confermato l’ordine da parte del fornitore (o comunque sia sottoscritto il contratto di acquisto da entrambe le parti) e sia versato un acconto almeno pari al 20% del costo risultante dall’ordine.

In caso di investimenti in leasing, è possibile accedere direttamente alla locazione finanziaria oppure confermare l’ordine con il fornitore pagando l’acconto del 20% entro fine 2017, stipulando successivamente, ma comunque entro il 30 Giugno 2018, il contratto di locazione finanziaria secondo quanto previsto dalla risoluzione 132/E/2017 di Agenzia delle Entrate. In quest’ultimo caso l’investitore potrebbe alternativamente:
a. compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo; in relazione a tale ipotesi (compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing), l’investitore può fruire della maggiorazione in quanto è irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone.
b. ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo. Con riferimento a quest'ultima fattispecie (restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato), si ritiene che l’investitore possa, ugualmente, fruire della maggiorazione; ciò a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

INVESTIMENTI REALIZZATI DALL’1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018, OVVERO AL 30 GIUGNO 2019 A CONDIZIONE CHE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018 IL RELATIVO ORDINE RISULTI ACCETTATO DAL VENDITORE E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DI ACCONTI IN MISURA ALMENO PARI AL 20% DEL COSTO DI ACQUISIZIONE:

ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto l’integrale esclusione dei veicoli di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR.

Nel 2018, quindi, gli unici veicoli a motore su cui il superammortamento resterà sono tutti gli altri citati dall’articolo 54 del Codice della strada, cioè i mezzi pesanti. Come autocarri, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autoveicoli a uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali e mezzi d’opera.

La stessa Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 24 Gennaio 2018 si è espressa in tal senso. A fronte della richiesta sulla perdurante agevolabilità degli autocarri, nonostante l’ articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2018 escluda dal super ammortamento i mezzi di trasporto a motore di cui al comma 1 dell'articolo 164 del Tuir, Agenzia delle Entrate ha risposto come segue, secondo quanto riportato da ItaliaOggi del 25 Gennaio 2018: “Il comma 1 dell'articolo 164 del Tuir non richiama la disposizione del Codice della strada relativa agli autocarri [articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285] e quindi, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, tali beni non risultano esclusi dall'agevolazione. Pertanto, gli investimenti in autocarri effettuati dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 (ovvero - alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2018 - entro il 30 Giugno 2019) possono fruire del super ammortamento, a condizione, ovviamente, che i beni in questione siano inerenti all'attività svolta.”


Newsletter inviata il giorno 22/02/2018


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