Bonus per la Riqualificazione delle strutture ricettive 2017: istanze compilabili sino al 19 Febbraio


Il tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive, istituito dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014, è stato oggetto di successivi affinamenti normativi. Tra le previsioni di maggior rilievo, la Manovra finanziaria 2017 ha esteso la durata del beneficio anche ai periodi d’imposta 2017 e 2018; inoltre, rispetto alla versione previgente, ha aumento l’intensità dell’aiuto ed esteso l’ambito soggettivo. Da ultimo la Legge di Bilancio 2018 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari.


Beneficiari

Possono fruire dell’agevolazione le imprese alberghiere esistenti alla data del 01/01/2012, con riferimento agli interventi sulla struttura alberghiera.
Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Dal 2017 nella platea dei soggetti beneficiari rientrano anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 Febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, esistenti alla data del 01/01/2012. Per gli agriturismi, il credito d’imposta è riconosciuto sulle sole attività che rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.

Dal 2018 sono eleggibili altresì gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 Ottobre 2000, n. 323.


Investimenti ammissibili

Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° Gennaio 2017 sino al 31 Dicembre 2018 per:

  1. interventi di ristrutturazione edilizia;
  2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  3. interventi di incremento dell'efficienza energetica;
  4. interventi inerenti l’adozione di misure antismiche;
  5. acquisto di mobili e componenti d'arredo.

Per la riqualificazione di cui alle lettere a) e b) il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui si determini un aumento della cubatura complessiva.

In merito all’acquisto di mobili e componenti d'arredo, è intervenuto il D.L. n. 50/2017. In particolare, è stato esteso dal secondo all’ottavo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, il termine entro il quale il beneficiario dell’agevolazione non può cedere i beni agevolati a terzi o destinarli a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, pena la revoca del beneficio.

La Legge di Bilancio 2018, per gli stabilimenti termali ha previsto altresì l’eleggibilità della realizzazione di piscine termali e dell'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Per l’imputazione delle spese ammissibili ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione (2017 e 2018) devono essere seguite le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109 del TUIR.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti: presidente del Collegio sindacale; revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali; professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.


Agevolazioni concedibili

A decorrere dagli investimenti sostenuti nel 2017, l’intensità del credito di imposta è stata elevata al 65%, in luogo del 30% delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 200.000,00 euro, in regime de minimis.


Fruizione

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Dal 2017 il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo, in luogo di tre quote annuali.


Tempistiche

Per costi 2017:
- la compilazione: deve essere effettuata esclusivamente dalle 10 del 25 Gennaio – alle 16 del 19 Febbraio 2018
- click day: le domande si possono inviare esclusivamente dalle 10 del 26 Febbraio – alle 16 del 27 Febbraio 2018.
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per costi 2018:
- la compilazione: deve essere effettuata esclusivamente dalle 10 del 14 Gennaio – alle 16 del 11 Febbraio 2019
- click day: le domande si possono inviare esclusivamente dalle 10 del 18 Febbraio – alle 16 del 19 Febbraio 2019.
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.



Newsletter inviata il giorno 25/01/2018


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