OCM VINO – Misura Investimenti 2017/2018: pubblicate le istruzioni applicative di riferimento


Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura – lo scorso 12 Dicembre ha pubblicato le istruzioni applicative di riferimento che disciplinano le modalità per l’accesso all’aiuto comunitario relativo alla misura Investimenti campagna 2017/2018 a cui le Regioni dovranno attenersi per la predisposizioni dei bandi regionali.


Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo:

  • le microimprese, le piccole e medie imprese;
  • le imprese intermedie, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro o le grandi imprese che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro; per tali imprese l’intensità agevolativa è ridotta;

la cui attività sia:

  • la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  • la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  • l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
  • la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Investimenti ammissibili

L'aiuto è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento della domanda al mercato, ed aumentare la competitività oltre che il miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.


Entità del contributo

Il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l'obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta.

I limiti massimi di cui al sopra, sono ridotti al 20% delle spese sostenute qualora l'investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Per tali imprese, operanti nelle Regioni nella quali si applica l'obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 25% delle spese effettivamente sostenute.

Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.


Newsletter inviata il giorno 21/12/2017


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