Credito d’imposta R&S: verso la chiusura il primo anno a bonus potenziato


All'interno del testo della Legge di Bilancio 2017, il credito d’imposta R&S risulta considerevolmente rafforzato. Le modifiche hanno infatti avuto lo scopo di potenziare gli effetti dell’incentivo reso operativo dalla Legge di Stabilità 2015. In particolare, il legislatore è intervenuto prevedendo, a decorrere dal 2017:

  • l’ampliamento del bacino dei beneficiari contemplando anche le imprese italiane che svolgono R&S su commessa di società committenti straniere ubicate in Paesi White List;
  • la proroga di un anno dell’agevolazione;
  • l’innalzamento dell’incentivo, sia semplificando il meccanismo applicativo aumentando l’intensità del beneficio, che si attesta all’aliquota del 50% per tutte le tipologie di spese, sia quadruplicando il beneficio massimo, che spetta sino a 20 milioni di euro all’anno per impresa.

Per far fronte alle variazioni previste, sono destinate al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo ulteriori risorse pari a 3,3 miliardi di euro, in aggiunta al plafond iniziale di 2,4 miliardi di euro. Sulla misura sono inoltre convogliate le risorse residue del credito d’Imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati, la cui agevolabilità si è conclusa con le assunzioni effettuate sino al 31 Dicembre 2014.

Le modifiche hanno efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2016. Coesisteranno quindi due modalità di definizione dell’incentivo: la prima per il biennio 2015-2016, la seconda per il quadriennio 2017-2020.


BENEFICIARI

Beneficiarie dell'intervento sono tutte le imprese. Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, i consorzi e le reti di imprese. Sono eleggibili anche i soggetti sottoposti a procedure concorsuali finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.


SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad es. in ambito storico o sociologico) che eccedano il limite minimo di spesa di 30.000 euro nel periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione.

Ai fini della determinazione del credito si sommano le spese relative a:

  1. personale altamente qualificato impiegato nell’attività di R&S, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, che sia dipendente dell’impresa ovvero in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa.
    Dal 2017 non occorre più distinguere, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” da quello sostenuto per il “personale non altamente qualificato”;

  2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S e con costo unitario non inferiore a 2.000 €;

  3. Ricerca extra muros: spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, con altre imprese e con professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione.

    Dal 2017 il bonus potrà essere fruito anche in relazione alle attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese italiane per conto di committenti residenti o localizzati all’estero, anche infragruppo, purchè ubicati in altri Stati membri dell’Unione europea o negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Paesi facenti parte della white list. Deve escludersi che la norma si applichi nel caso in cui la controparte contrattuale sia un’impresa (committente) residente in Italia. Prima della modifica della normativa non avrebbe potuto beneficiare del credito di imposta né il soggetto committente estero, per mancanza del presupposto di territorialità, né l’impresa commissionaria residente in Italia, per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, trattandosi di costi riaddebitati, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente e, quindi, non costituenti per l’impresa commissionaria residente investimenti in senso proprio.
    Come indicato da Agenzia delle Entrate con circolare 13/E del 27 Aprile 2017, non assume rilievo il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa, analiticamente documentate, appartenenti alle categorie di costi ammissibili, con la precisazione che tali spese rileveranno nei periodi di imposta del loro effettivo sostenimento, ai sensi del citato articolo 109 del Tuir, e non già in quello di completamento della commessa o dello stato di avanzamento della stessa. L’applicazione della nuova norma riguarda non solo i contratti stipulati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2016, ma anche le spese riguardanti contratti stipulati in precedenza e ancora in corso di esecuzione.
    L’attribuzione del credito di imposta al soggetto commissionario residente spetta anche nel caso in cui la controparte contrattuale sia, ad esempio, una Università o un altro ente o organismo di ricerca non residente, ivi inclusi gli organismi comunitari.

  4. d.1 competenze tecniche tra cui, sino al 2016 personale non altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo eleggibili (dal 2017 tutto il personale dovrà essere ricondotto alla sopracitata lettera a), e beni immateriali già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche. Possono dunque rientrare, a titolo esemplificativo, le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, “contratti di know how”, “licenze di know how”, software coperti da copyright.
    d.2 privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne, finanche appartenenti al medesimo gruppo societario.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili altresì le spese sostenute per l’attività di certificazione della documentazione contabile; è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 euro.


AGEVOLAZIONE

L’incentivo consiste in un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo calcolato sul valore incrementale delle spese di ricerca e sviluppo registrate in ciascuno dei periodi d’imposta di vigenza dell’agevolazione per cui si intende beneficiare dell’agevolazione rispetto alla media annuale delle medesime spese nel triennio 2012-2014. Per le imprese in attività da meno di 3 anni, la media degli investimenti per la definizione della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo che decorre dal momento di costituzione. Per le imprese costituite durante il periodo di vigenza della misura agevolativa, la media di riferimento è pari a zero ed il credito d’imposta spetterà per l’intero volume degli investimenti.

Per il biennio 2015-2016 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% o del 50% in relazione alla tipologia di costi eleggibili. In particolare è prevista l’aliquota del 25% per strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali; opera l’aliquota del 50% per personale altamente qualificato addetto alla R&S e Ricerca e Sviluppo commissionata extra muros.
Dal 2017 la misura dell’agevolazione non è più diversificata in relazione alle tipologie di spese. Il bonus si attesta unicamente all’aliquota maggiorata nella misura del 50%, con notevole facilitazione del calcolo dell’agevolazione e più ingenti vantaggi economici per le imprese.

A partire dal 2017, il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro, quadruplicato rispetto alla previgente disciplina; per i primi due periodi agevolati il credito d’imposta compete infatti nei limiti dell’importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro.

Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap.


SCADENZE

La Legge di Bilancio 2017 estende di 1 anno il periodo di vigenza dell’agevolazione; sono infatti agevolabili gli investimenti in attività di R&S effettuati sino al periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2020 (in luogo del 31 Dicembre 2019). I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021. In questo modo le imprese avranno più tempo per pianificare la propria attività di ricerca e sviluppo.

Il credito di imposta è utilizzabile, senza limiti di tempo, esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.lgs. 241/ 1997 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Il beneficio dovrà essere indicato nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi agevolabili, nonché nei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Dal suddetto adempimento non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta né quello a partire è possibile la sua fruizione, stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate. Ancorché l’inosservanza dell’adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell’agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.

La disciplina agevolativa non subordina inoltre il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento.


Newsletter inviata il giorno 21/12/2017


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