Monitoraggio energetico: obbligatorio per la prossima diagnosi energetica


Le aziende che nell’anno 2015 hanno effettuato la Diagnosi Energetica richiesta obbligatoriamente dal d.lgs 102/2014, hanno effettuato tale diagnosi sulla base di dati stimati e non misurati. Il MISE, come confermato nei chiarimenti di Novembre 2016, stabilisce che la ricostruzione dei consumi energetici attraverso dati stimati è possibile solo per la prima diagnosi energetica.

La seconda diagnosi energetica dovrà invece essere realizzata su dati misurati. Nasce, perciò, l’obbligo per tali aziende di attivare un opportuno sistema di monitoraggio energetico entro Dicembre 2017, in modo da poter monitorare i consumi di tutto l’esercizio 2018. Nel caso in cui venga presentata una diagnosi fondata su dati non misurati o incompleti si rischia d’incorrere in una non conformità che prevede una sanzione fino a 20.000€.

Non solo un obbligo, ma un’opportunità!

L’installazione di un sistema di monitoraggio offre all’azienda che l’adotta un efficace strumento per conseguire l’efficientamento energetico e misurarne i relativi benefici, diretti ed indiretti, quali la riduzione dei consumi e dei conseguenti costi, l’aumento dell’efficienza produttiva e della sostenibilità ambientale. Inoltre, installando il sistema di monitoraggio nel 2017 sarà possibile recuperare una parte dei costi usufruendo di contributi agevolati.


Ciò che è necessario sapere sul monitoraggio energetico in 5 semplici punti

1- Cosa è necessario misurare?
L’obiettivo dichiarato da ENEA è quello di “rendere affidabili, passando dalla stima alla misura, gli indicatori di prestazione generale dell’impianto per:

  • processo produttivo
  • servizi ausiliari
  • servizi generali


in modo da poter individuare benchmark affidabili per il settore industriale e terziario.”

Viene di conseguenza richiesto che insieme a dati di consumo acquisiti con il monitoraggio energetico vengano forniti anche dati affidabili sulla produzione nel periodo di riferimento. Dati energetici e di produzione saranno necessari per la creazione degli indici di performance.

2- Quali siti monitorare?
Enea definisce i siti obbligati a monitorare come segue:

  • Tutte le Aziende monosito che nell’anno n-1 hanno avuto un consumo superiore a 100 tep
  • Tutti i siti industriali che hanno un consumo nell’anno n-1 superiore a 10.000 tep
  • Nel caso di aziende multisito aventi stabilimenti con consumi compresi tra 101 e 10.000 tep è prevista la possibilità clusterizzare i siti soggetti al monitoraggio
  • Al fine del calcolo devono essere considerati anche i consumi provenienti da impianti di autoproduzione
  • Possono essere esclusi dall’obbligo di misura tutti i siti con consumi <100 tep

3- Quanto è necessario misurare?
Per i soggetti obbligati alla diagnosi energetica ENEA definisce dei livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati, rispetto al totale dei consumi.

La copertura per i siti industriali è decrescente con il consumo totale dell’impianto, come riportato nella tabella sottostante:

Consumo anno di riferimento (tep/anno)Attività principaliServizi AusiliariServizi Generali
>10.00085%50%20%
8.90010.00080%45%20%
7.8008.89975%40%20%
6.7007.79970%35%20%
5.6006.69965%30%20%
4.5005.59960%25%10%
3.4004.49955%20%10%
2.3003.39950%15%10%
1.2002.29945%10%10%
1001.19940%5%10%


4- Come monitorare?
Sarà possibile fornire dati monitorati provenienti o da campagne di misura o da strumenti di monitoraggio fissi.

  • Le campagne di misura dovranno essere eseguite in modo da fornire dati rappresentativi del consumo rispetto alla tipologia dell’impianto.

  • La durata della campagna di misura dovrà essere giustificata dal redattore della diagnosi. Durante la misura occorrerà rilevare i dati di produzione relativi.

  • In caso di installazione permanente è opportuno adottare come riferimento l’anno solare n-1. Saranno comunque ritenuti validi anche periodi di monitoraggio inferiori all’anno solare purché significativi e adeguatamente motivati in Diagnosi.

5- Entro quando è necessario implementare il sistema di monitoraggio?
L’ENEA è chiaro nel definire che per tutti i soggetti obbligati che hanno fatto la diagnosi nel 2015 il sistema di misura energetica dovrà essere operativo a partire dal 01/01/2018. Sarà infatti necessario avere il 2018 come anno di misure prima della prossima diagnosi del 2019.

Analogamente per coloro che effettueranno la diagnosi nell’anno n ENEA stabilisce “devono possedere un sistema di monitoraggio che consenta di rispettare le % sopra che risulti attivo dal 01/01/n+3”.

È quindi opportuno attivarsi da subito per definire quali siano le integrazioni da attuare con quanto già presente in azienda.

Per maggiori dettagli di seguito i collegamenti alle direttive ENEA in merito al monitoraggio:
LINEE GUIDA MONITORAGGIO SETTORE INDUSTRIALE
LINEE GUIDA MONITORAGGIO SETTORE BANCARIO


La soluzione Warrant Energy Side:

WES offre ai suoi clienti una soluzione SMART per l’implementazione del sistema di monitoraggio aziendale, formata da due pacchetti complementari che uniscono l’efficienza di un sistema hardware e software all’avanguardia all’esperta consulenza di tecnici certificati Esperti in Gestione dell’Energia secondo la UNI 11339. Il servizio WES permette così di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal monitoraggio dei consumi (come la riduzione dei consumi e dei conseguenti costi, l’aumento dell’efficienza produttiva e della sostenibilità ambientale, ecc.) rendendo il sistema molto più che un mero obbligo di legge.

PACCHETTO HW&SW
Il pacchetto Hardware & Software prevede la copertura completa di tutti i consumi energetici di stabilimento previsti dalle linee guida tramite un avanzato software di aggregazione e analisi dei dati, sempre accessibili via web. Inoltre, l’installazione del pacchetto HW&SW potrà potenzialmente permettere all’azienda di accedere alle agevolazioni INDUSTRIA 4.0 e SUPER AMMORTAMENTO.

PACCHETTO CONSULENZA
Il pacchetto consulenza prevede una dettagliata analisi dei dati monitorati, finalizzata all’efficientamento energetico, attraverso azioni di rilevamento delle criticità, abbattimento degli sprechi, benchmark, controllo dell’efficacia delle nuove tecnologie e quantificazione del risparmio economico raggiunto attraverso gli interventi. L’attività di consulenza si può configurare come attività di ricerca e può quindi essere agevolate col Credito d’Imposta.

LA PROCEDURA WES WES opera seguendo fasi precise volte ad implementare un sistema che risponda completamente alle esigenze del cliente:

  1. Analisi preliminare dei consumi e Diagnosi Energetica
  2. Sopralluogo dedicato in stabilimento
  3. Creazione di un progetto totalmente customizzato
  4. Implementazione del sistema

Servizio continuo di analisi dei consumi finalizzato al massimo risparmio economico



Newsletter inviata il giorno 06/07/2017


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