Il software: differenze tra credito di imposta R&S e patent box

18 Aprile 2018

Il MiSE, con la circolare n. 59990 del 9 Febbraio 2018, ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni di carattere sistematico con riguardo alle attività di ricerca e sviluppo inerenti al software, al fine di godere del credito d'imposta R&D.

Il Ministero chiarisce innanzitutto che le attività di sviluppo di software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati. A tale proposito viene chiarito, tra l'altro, che, affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.

Nell'ambito del documento ministeriale, tra le esemplificazioni di attività eleggibili vengono menzionate le seguenti fattispecie: lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione; la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali; gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete; la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche; la creazione di nuove e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.

Il MiSE fornisce inoltre esempi di attività routinarie o ordinarie che pur essendo correlate al software non presentano contenuti di R&S. Vengono menzionati, tra gli altri: i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell'inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi; le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software; lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti; la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; l'utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati; la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base; l'ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti.

Il credito d'imposta R&S agevola infatti tutte le attività, sia svolte direttamente all'interno dell'impresa, sia commissionate a terzi, ricollegabili a progetti che presentino effettivi contenuti di ricerca e sviluppo e che quindi presentino, quale che sia il settore di appartenenza e il prodotto o processo oggetto d'innovazione, un apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato in cui opera l'azienda.

Alla luce di questa importante circolare, ci si è chiesti se la stessa debba applicarsi anche al patent box.

Tale seconda misura infatti, introdotta dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 riguarda il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Lo scopo di questa seconda misura, come ricordato anche dalla circolare 5/E del 16 Marzo 2016 di Agenzia delle Entrate, ha lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati all'acquisizione, al mantenimento, allo sviluppo ed all'accrescimento dei beni immateriali.

Lo stesso documento di prassi si ha modo di leggere che i costi rilevanti ai fini dell'attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di patent box.

Da qui allora, la legittima domanda: la circolare n. 59990 del 9 Febbraio 2018 è applicabile anche al patent box?

Non bisogna dimenticare che, se è vero che le disposizioni del credito si applicano al patent, non è detto che vi sia necessaria biunivocità.

In effetti, il nuovo Decreto Ministeriale 28 Novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 Febbraio 2018, emanato in attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede Ocse e prevede un nuovo regime per i marchi d'impresa e sostituisce il decreto interministeriale 30 luglio 2015, all'art. 8, comma 1 lett. d), stabilisce che tra i costi da ritenersi ammissibili per il patent box, debbano essere considerati quelli relativi all'ideazione e alla realizzazione del software protetto da copyright.

Da questa lettura emergono due aspetti importanti e dirimenti; il primo è che il software a cui fa riferimento il patent box è solo ed esclusivamente quello coperto da copyright. Soddisfano tale definizione i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

I programmi per elaboratori devono cioè essere originali, quali risultato di creazione intellettuale. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 Dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.

Non vi è quindi corrispondenza totale tra credito e patent, perché l'oggetto dell'agevolazione è differente. Questo è, tra l'altro, facilmente intuibile nel momento in cui si comprende la ratio delle due agevolazioni. In particolare, il patent box è stato pensato proprio per i beni immateriali, ed agevola il reddito da essi prodotto. L'accento cioè, non viene posto esclusivamente sui costi sostenuti dall'azienda, ma sulla necessità che vi siano anche dei ricavi.

Il secondo aspetto è che i termini “ideazione” e “realizzazione” sembrano ammettere attività ulteriori a quelle della circolare n. 59990 del 9 Febbraio 2018, che fa riferimento alla risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Ideazione e realizzazione invece, sembrano far riferimento a tutte le attività che portano al riconoscimento del diritto d'autore sul software.

Queste, ai sensi della risoluzione 28/E del 9 Marzo 2017 di Agenzia delle Entrate, sono quelle di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Vengono quindi escluse solo quelle attività che configurano una forma puramente strumentale all'utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela, quali l'attività di formazione del personale, il basic help desk di cd. “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l'utilizzo di software applicativi in cloud, ecc. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.

Andando a trarre le conclusioni, si nota come entrambe le misure presentino una caratteristica più stringente rispetto all'altra: nel patent box l'unico software che può essere agevolato è quello coperto da copyright, mentre nel credito d'imposta non è presente tale limitazione.

A sua volta, l'attività che viene identificata come ricerca, nel credito d'imposta appare più stringente rispetto a quella del patent box, che ricomprende anche l'ideazione e la realizzazione del software nella definizione appena vista.

Contattaci per maggiori informazioni