Sino a 300 mila Euro ad impresa con il bonus Formazione 4.0: tutte le anticipazioni sul decreto attuativo

7 Marzo 2018

E' atteso entro la fine di Marzo il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mediante il quale vengono adottate le disposizioni applicative necessarie per l'atteso bonus per la formazione 4.0, che reca uno stanziamento di 250 milioni di euro.

L'incentivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205) ai commi 46 - 56, inaugura una nuova era per il Piano Nazionale Industria 4.0, ora denominato “Impresa 4.0”, incentrata sulla valorizzazione degli investimenti in capitale umano, formazione e competenze.

Secondo le prime anticipazioni (fonte: Il Sole 24 Ore - 27 Febbraio 2018), il testo del decreto attuativo introdurrebbe un significativo potenziamento della misura rispetto alla configurazione originariamente congegnata.

BENEFICIARI


La misura è rivolta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

SPESE AGEVOLABILI


Sono ammissibili le spese in attività di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2017, con riferimento al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Nell'ambito del costo aziendale si considererà, verosimilmente, la retribuzione al lordo di ritenute e contributi, comprensiva dei ratei Tfr, di mensilità aggiuntive, ferie e permessi, maturati in relazione a ore o giornate di formazione nonché eventuali indennità di trasferta.

Secondo le anticipazioni fornite da Il Sole 24 Ore, il decreto attuativo della misura prevedrà la possibilità di fruire del credito d'imposta non solo per le spese relative al personale dipendente che partecipa alla formazione come allievo, ma anche come docente/tutor, fermo restando che lo stesso dipendente non può ricoprire contemporaneamente entrambi i ruoli. Le spese ammissibili per il personale docente avranno un tetto massimo, ossia il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente. Questo è l'elemento centrale del decreto predisposto in queste settimane dal Ministero dello Sviluppo economico; il decreto deve poi ottenere il concerto dei Ministeri dell'Economia e del Lavoro e il visto della Corte dei conti prima di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

L'impresa può comunque scegliere di far svolgere l'attività di formazione a soggetti esterni accreditati presso la Regione di competenza oppure a Università, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità del settore.

Il decreto dovrebbe poi specificare che la definizione di “personale dipendente” include i rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e - solo per il ruolo di allievi - anche i contratti di apprendistato.

Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso la direzione del lavoro competente per territorio.

Sonoagevolabilisolo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 nei 106 ambiti previsti nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2018, relativi a vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione. La lista delle tecnologie, successivamente integrabile, comprende al momento undici voci: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cybersecurity; simulazione e sistemi cyberfisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Secondo le anticipazioni ad oggi note, l'impresa ha l'obbligo di consegnare un attestato ufficiale al dipendente, spendibile anche in eventuali successive esperienze di lavoro.

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, i costidevono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi certificativi.

AGEVOLAZIONE


Secondo quanto riportato da ItaliaOggi del 19 Febbraio u.s., Agenzia delle entrate in un convegno sulle novità fiscali ha illustrato cheil bonus è fruibile in forma automatica, ossia senza una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione pubblica.

L'incentivo consiste in un credito d'imposta nella misura del 40%.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917.

Il bonus è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241.

L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione.

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