Investimenti in R&S 2015 e 2016? E' ancora tempo di credito d'imposta

25 Gennaio 2018

Il credito d'imposta R&S, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e potenziato dalla Legge di Bilancio 2017, è rivolto a tutte le imprese. Possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali, i consorzi e le reti di imprese. Sono eleggibili anche i soggetti sottoposti a procedure concorsuali finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica.

L'incentivo consiste in un credito d'imposta, da fruire in compensazione, calcolato sul valore incrementale delle spese di ricerca e sviluppo registrate in ciascuno dei periodi d'imposta di vigenza dell'agevolazione per cui si intende beneficiare dell'incentivo rispetto alla media annuale delle medesime spese nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 (2012-2014).

A partire dal 2017, il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro, quadruplicato rispetto alla previgente disciplina; per i precedenti due periodi agevolati il credito d'imposta compete infatti nei limiti dell'importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap.

Sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio in ambito storico o sociologico) che eccedano il limite minimo di spesa di 30.000 euro. Ai fini della determinazione del credito rilevano le spese relative a:

a) personale dipendente o collaboratore;

b) strumenti e attrezzature di laboratorio;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, con altre imprese e con professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne, finanche appartenenti al medesimo gruppo societario.

Per il biennio 2015-2016 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25% o del 50% in relazione alla tipologia di costi eleggibili. In particolare, è prevista l'aliquota del 25% per strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali; opera l'aliquota del 50% per personale altamente qualificato addetto alla R&S e Ricerca e Sviluppo commissionata extra muros.

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2016 (2017) il bonus si attesta unicamente all'aliquota maggiorata nella misura del 50%, con notevole facilitazione del calcolo dell'agevolazione e più ingenti vantaggi economici per le imprese.

Sono eleggibili i costi sostenuti, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014 (2015) sino al periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2020.

Le imprese che nel 2015 o nel 2016, ovvero nel 2017, hanno realizzato investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo hanno ancora tutto il tempo necessario per assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al credito d'imposta R&S:

CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Con esclusivo riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, il decreto ministeriale attuativo del 27 Maggio 2015 ha previsto l'obbligo di certificazione della documentazione contabile.

Le imprese tenute alla certificazione della documentazione contabile possono ottenere un contributo sotto forma di credito d'imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 euro.

Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 16 Marzo 2016, ha disposto l'obbligo di certificazione della documentazione contabile entro la data di approvazione del bilancio o, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tale certificazione deve essere “allegata al bilancio”, cioè, come precisato dalla circolare 5/E, deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio, ai fini dei successivi controlli (non inserita tra gli allegati di bilancio e depositata con esso).

Confermato che la certificazione non va comunque allegata al bilancio da depositare, Agenzia delle Entrate con circolare 13/E del 27 Aprile 2017 (par. 4.9.3 Allegazione al bilancio della certificazione contabile) ha chiarito che a fronte di una dichiarazione tardiva, il mancato rispetto del termine entro cui deve essere certificata la documentazione contabile non inficia il diritto al credito di imposta e costituisce una violazione meramente formale, non sanzionabile.

Parimenti, non inficia il diritto al credito di imposta la mancata certificazione, qualora l'ufficio non la rintracci durante il controllo. Tale omissione costituisce, tuttavia, una violazione di natura formale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 Dicembre 1997, n. 471, alla quale si rende applicabile la sanzione da 250 euro a 2.000 euro, prevista dal comma 1 dell'articolo 8 citato, con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Come precisato dalla circolare 13/E di Agenzia delle Entrate del 27 Aprile 2017 al par. 4.9.2 Mancata indicazione del credito di imposta nel bilancio dell'esercizio 2015 “la disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento.

Qualora si sia ritenuto prudenzialmente di non indicare il credito di imposta nei precedenti bilanci, il provento non rilevato nel conto economico, quale contropartita del credito di imposta, costituirà un componente positivo nell'esercizio successivo nel presupposto che la rilevazione avvenga nel rispetto di corretti principi contabili. Con riferimento alla rilevazione in bilancio del credito di imposta R&S, è opportuno infatti seguire i principi generali di competenza e di prudenza previsti per la redazione del bilancio d'esercizio e raccomandati dai principi contabili.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il beneficio deve essere indicato nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi agevolabili, nonché nei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Come specificato da Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circolare 13/E del 27 Aprile 2017 al par. 4.9.1 Indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi "Dal suddetto adempimento non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta né quello a partire è possibile la sua fruizione, stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate. Ancorché l'inosservanza dell'adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell'agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa."

La dichiarazione integrativa riferita al periodo d'imposta 2015 (Modello UNICO 2016) può essere presentata entro il 31 Dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione del modello da integrare (ossia entro i previgenti termini per l'accertamento), i.e. per il 2015 il termine è il 31 Dicembre 2020

La dichiarazione integrativa riferita al periodo d'imposta 2016 e successivi (Modello Redditi/2017 e successivi) potrà essere presentata entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello da integrare (ossia entro i nuovi termini per l'accertamento), i.e. per il 2016 il termine è il 31 Dicembre 2022.

FRUIZIONE

Come previsto dalla circolare 5/E di Agenzia delle Entrate del 16 Marzo 2016 (par. 7. DOCUMENTAZIONE), "il credito di imposta in esame può essere utilizzato in compensazione senza alcun limite temporale."

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