Legge di Bilancio 2018: ufficiale la proroga di super e iper ammortamento

20 Dicembre 2017

Nelle ultime settimane, il Governo ha rafforzato gli strumenti del Piano Nazionale Industria 4.0 stanziando ulteriori 10 miliardi di euro nel triennio 2018-2020 tra decreto Fiscale, Legge di Bilancio 2018 e fondi perenti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Fra le molteplici misure previste, lo stanziamento più ingente, pari a 7,8 miliardi, è destinato alla proroga di iper e super ammortamento, per continuare a supportare gli investimenti innovativi delle imprese italiane. Il Governo ha scelto di confermare e rafforzare gli incentivi automatici del pacchetto 4.0 che hanno fornito nuovo vigore all'economia italiana. Il primo bilancio della cabina di regìa del Governo sul Piano Industria 4.0 - ora ribattezzato «Impresa 4.0» - stima in almeno 80 miliardi gli investimenti mobilitati dagli incentivi per l'acquisto di beni strumentali nuovi. E con la proroga degli incentivi nella Legge di Bilancio 2018 appena varata (LEGGE 27 Dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 29 - 36, GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) l'obiettivo è aggiungere altri 10 miliardi tra quest'anno ed il prossimo.

Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it, Comunicato stampa 23 Dicembre 2017 “In Legge di bilancio il secondo pacchetto impresa 4.0: focus su capitale umano e formazione”

SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI MATERIALI

Il super ammortamento è la prima versione del bonus ammortamenti, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 per imprese e professionisti in relazione ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prorogata con modifiche (stretta sui veicoli dal 1° Gennaio 2017) dalla Legge di Bilancio 2017.

L'agevolazione riguarda tutti i beni materiali strumentali nuovi, con esclusione di:

- beni materiali strumentali per i quali il decreto delle Finanze del 31 Dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;

- fabbricati e costruzioni;

- beni legati a grandi infrastrutture come, ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie manifatturiere alimentari per l'imbottigliamento delle acque minerali, le condutture delle reti urbane per la produzione e distribuzione di gas naturale o quelle degli stabilimenti balneari e termali;

- materiale rotabile, ferroviario e tramviario. In questo ultimo caso, le motrici fanno eccezione e potranno beneficiare del bonus;

- Aereo completo di equipaggiamento.

Sono oggetto di agevolazione gli acquisti di beni in proprietà o in leasing, realizzati in economia o mediante appalto. L'incentivo risulta dunque fruibile lungo tutto il periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing.

L'entrata in funzione è condizione per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La fruibilità del contributo decorre pertanto dal periodo nel quale il bene è entrato in funzione, anche se successivo al termine del periodo di agevolabilità.

PROROGA AL 30.06.2019; MODIFICHE ALL'INTENSITA' AGEVOLATIVA E AI BENI ELEGGIBILI

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un doppio binario agevolativo con riferimento al super ammortamento, in relazione alla collocazione temporale degli investimenti ex art. 109 del TUIR:

IPER AMMORTAMENTO PER I BENI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

L'iper ammortamento 250%, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, consiste in una maggiorazione del 150% del costo dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 compresi nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017, ai fini della determinazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili dalle imposte sui redditi.

Sono oggetto di agevolazione gli acquisti di beni in proprietà o in leasing, realizzati in economia o mediante appalto.

L'agevolazione è fruibile a decorrere dal periodo di imposta in cui è attestata l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

PROROGA AL 31.12.2019

Prima dell'intervento della Manovra 2018 erano agevolati gli investimenti realizzati a decorrere dall'1 Gennaio 2017 sino al 31 Dicembre 2017 o 30 Settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In virtù della Legge di Bilancio 2018 possono accedere all'agevolazione anche le imprese che non hanno ancora concluso gli investimenti né hanno sottoscritto l'ordine e/o non hanno effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Grazie alla proroga introdotta, sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati entro il 31 Dicembre 2018, ovvero entro il 31 Dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Come indicato da Il Sole 24 Ore del 27 Dicembre 2017, la Legge di Bilancio 2018 pone a questi fini solo un termine finale, per cui è da ritenere che anche contratti stipulati e acconti del 20% pagati nel 2017 valgano al fine di sfruttare la coda del 2019 per gli investimenti iper ammortizzabili.

POSSIBILITA' DI REALIZZO A TITOLO ONEROSO DEL BENE

In virtù della Legge di Bilancio 2018, ai soli effetti dell'iper ammortamento (con esclusione pertanto del super ammortamento sui beni materiali ed immateriali), se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla Legge di Bilancio 2017;

b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) citate, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Qualora invece non venga posto in essere un investimento sostitutivo come sopra delineato ed il bene agevolato venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, cessano gli effetti agevolativi; in particolare:

• nell'esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;

• le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario (che acquista un bene “non nuovo”);

• le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.

SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI DI CUI ALL'ALLEGATO B ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

La Legge di Bilancio 2017, oltre alla proroga del superammortamento 140% ha previsto il debutto dell'iperammortamento 250% e di un super ammortamento del 140% sugli investimenti in beni immateriali. Il superammortamento sui beni immateriali si configura quale premialità aggiuntiva per le imprese che beneficiano dell'iperammortamento. Il bene immateriale superammortizzabile non deve necessariamente riguardare il bene materiale iperammortizzabile, essendo sufficiente la condizione che l'impresa fruisca dell'iperammortamento.

Ai fini del superammortamento 140%, è agevolabile l'acquisizione di beni immateriali indicati nell'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017 anche a titolo di licenza d'uso, sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce BI3 dello stato patrimoniale - “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”) in applicazione di corretti principi contabili (OIC 24 versione Dicembre 2016).

L'agevolazione è fruibile a decorrere dal periodo di imposta in cui è attestata l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

AMPLIAMENTO DEI BENI AGEVOLABILI

La Legge di Bilancio 2018, a decorrere dall'1 Gennaio 2018, ha ampliato i contenuti dell'Allegato Baggiungendo le seguenti voci:

• sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;

• software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

• software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

PROROGA AL 31.12.2019

Prima dell'intervento della Manovra 2018 erano agevolati gli investimenti realizzati a decorrere dall'1 Gennaio 2017 e sino al 31 Dicembre 2017 o 30 Giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In virtù della Legge di Bilancio 2018 possono accedere all'agevolazione anche le imprese che non hanno ancora concluso gli investimenti né hanno sottoscritto l'ordine e/o non hanno effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Grazie alla proroga introdotta, sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati entro il 31 Dicembre 2018, ovvero entro il 31 Dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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